Notifica danni dentari

Semplifichi la vita ai suoi pazienti e ai nostri assicurati. Compilando il formulario per danni dentari lei consente un’evasione celere dell’infortunio dentario.

Notifica danni dentari

La preghiamo di compilare sempre il relativo formulario e di inviarcelo insieme alla docu­men­ta­zione della sua/del suo paziente. Soltanto dopo l’invio della notifica di sinistro, il danno dentario ci è stato notificato e gli eventuali danni possono essere valutati.

Preventivo dei costi con tariffa SSO / tariffa 96

La preghiamo di inviarci il preventivo dei costi con la tariffa valevole per la cassa malati (valore del punto tariffale CHF 3.10, tariffa dentaria SSO 96). La tariffa Dentotar non è valida per la cassa malati.

Inoltrare la notifica dei danni dentari e il preventivo dei costi

Ci inoltri in tutta semplicità online la notifica dei danni dentari debitamente compilata, incl. un eventuale preventivo costi.

Inoltrare la notifica

Inserisca il numero cliente e la data di nascita della/del paziente, carichi la notifica dei danni dentari compilata ed è fatta. In alternativa può inviarcela per posta: CSS, Casella postale 2550, 6002 Lucerna.

Notifica anche della dinamica dell’infortunio

Le sue pazienti e i suoi pazienti devono anche comunicare la dinamica dell’infortunio che ha causato il danno dentario. A tale scopo utilizzano il formulario disponibile alla voce Annunciare un infortunio.

Prescrizioni di legge

L’obbligo di assumere i costi delle cure dentarie è disciplinato nell’articolo 31 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) in collegamento con gli articoli 17-19 lett. b dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Nell’OPre è descritto in maniera esaustiva quali prestazioni devono essere assunte a carico dell’assicurazione di base. Di principio, le cure dentarie non sono una prestazione obbligatoria a carico dell’assicuratore malattie, tranne se sono in relazione a un’affezione di base ai sensi dell’OPre.

Le prescrizioni di legge sono definite. Ai sensi dell’articolo 34 LAMal, nell’ambito dell’assicurazione di base gli assicuratori non possono assumere ulteriori costi se non quelli delle prestazioni secondo gli articoli 25-33. Secondo la giurisprudenza vigente, i trattamenti alla mascella sono da considerare cure dentarie. Ciò significa che tutte le malattie dell’apparato masticatorio, dei denti, dell’apparato parodontale e della mascella vanno intesi come trattamenti dentari.