Finanziamento delle cure

Con la nuova regolamentazione del finanziamento delle cure e la sua entrata in vigore il 1° gennaio 2011, è stata attuata la volontà politica di raggiungere due obiettivi basilari, vale a dire in primo luogo quello di evitare un ulteriore onere finanziario per lAOMS, che in precedenza aveva assunto sempre più prestazioni di cura causate dall’età, e dall’altro il miglioramento della difficile situazione sociale di determinati gruppi di persone aventi bisogno di cure. Elementi chiave di questo nuovo disciplinamento, e dunque determinanti per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissi, sono la limitazione dei contributi AOMS alle cure, la limitazione della partecipazione ai costi da parte dei pazienti e l’assunzione del finanziamento dei costi residui da parte dei Cantoni, nonché ulteriori misure di politica sociale (aumento degli importi non computabili del patrimonio per il diritto a PC all’AVS, l’introduzione di un assegno per grandi invalidi in aggiunta all'AVS per le grandi invalidità di grado leggero a favore delle persone bisognose di cure a domicilio e l’obbligo per i Cantoni di provvedere affinché di norma il soggiorno in una casa di cura non causi una dipendenza dall'assistenza sociale). Queste regolamentazioni hanno ovviamente, e per scelta politica, come conseguenza una maggiore assunzione dei costi da parte dei Cantoni e dei Comuni. Dal rapporto di valutazione pubblicato a luglio 2018 sulla nuova regolamentazione del finanziamento delle cure emerge che è stato raggiunto il primo obiettivo principale, cioè la limitazione dell’ulteriore onere a carico dell’AOMS. Le spese per le cure dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie si sono stabilizzate e dunque non è aumentata la quota dei costi per le cure finanziata mediante i premi. È stato raggiunto solo in parte il secondo obiettivo principale, cioè il miglioramento della difficile situazione politicasociale delle persone aventi bisogno di cure. I deficit nell’attuazione della riforma finanziaria e la conseguente necessità d’intervento esistono in particolare nel carente finanziamento restante dei costi delle cure da parte dei Cantoni e della mancante delimitazione tra i costi di cura dei fornitori di prestazioni obbligatoriamente a carico della LAMal e quelli non obbligatoriamente a carico della LAMal. Inoltre, nemmeno la limitazione della partecipazione dei pazienti è stata sempre rispettata. Sebbene i Cantoni abbiano perlopiù soddisfatto l’obbligo di evitare una dipendenza dall’assistenza sociale delle persone in seguito a un soggiorno in casa di cura, ci sono riferimenti a singoli casi che non avrebbero dovuto esserci e che indicano quindi un’attuazione incoerente da parte di singoli Cantoni.

Nel 2017 due sentenze del Tribunale amministrativo federale (C-3322/2015 e C-1970/2015) hanno valutato illegale il rimborso da parte degli assicuratori malattie del materiale di cura fino ad allora concordato nei contratti di prestazioni. Ciò ha inasprito la situazione finanziaria soprattutto per i fornitori di prestazioni attivi a livello ambulatoriale, sebbene non esista un’effettiva lacuna nel finanziamento e il rimborso sarebbe garantito se i Cantoni ottemperassero al loro obbligo legale (sentenza TF 9C_446/2017) di fornire il finanziamento dei costi residui. Nonostante ciò, il Consiglio federale ha proceduto a una nuova regolamentazione del rimborso del materiale di cura con effetto al 1° ottobre 2021, con modifiche di legge e ordinanza e una modifica dell’Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Le disposizioni prevedono che in futuro il materiale di cura secondo l'EMAp venga completamente rimborsato dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sia nell’ambito delle cure ambulatoriali sia nelle case di cura, indipendentemente dal fatto che il materiale venga utilizzato autonomamente dalla persona assicurata o da uno specialista. Con la nuova regolamentazione, per l'AOMS vi sarà ogni anno un ulteriore aggravio di 65 – 100 milioni di franchi, e in misura corrispondente vi sarà uno sgravio per i Cantoni.

In seguito alla crescente pressione sui costi dovuta al sistema dovuta a motivi demografici, i Cantoni e i Comuni criticano sempre più l’attuale sistema di finanziamento, mettono in dubbio la sua sostenibilità e aumentano la pressione politica in favore di modifiche del sistema o perfino di un suo cambiamento. Questo si riflette nelle mozioni politiche lanciate regolarmente. Dal punto di vista della CSS, in particolare in considerazione degli adeguamenti già effettuati, non vi è alcuna necessità di ulteriori modifiche della legge oppure di un cambiamento fondamentale del modello di finanziamento (p. es. con un’assicurazione per cure obbligatoria).

La garanzia dell'assistenza medica nel settore delle cure per gli anziani e di lunga durata, nonché del suo finanziamento rimane compito di politica sociale dello Stato.
Indipendentemente dal modello, le attuali fonti di finanziamento non possono essere ampliate (imposte, premi, partecipazione diretta ai costi/autofinanziamento). I modelli alternativi di finanziamento non cambiano il fabbisogno di finanziamento, bensì modificano unicamente le istanze che sostengono i costi risp. la loro quota di partecipazione ai costi. In questo senso, prima di qualsiasi cambio del modello, bisogna rispondere alle domande riguardanti la sostenibilità sociale e la solidarietà.

L’eventuale integrazione del finanziamento delle cure nell’EFAS richiede una nuova valutazione e un nuovo posizionamento. Tuttavia, è certo che per i cantoni e i comuni l’onere dovuto all’incremento quantitativo e all’aumento dei costi aumenta in misura sproporzionata. Il mantenimento dell’attuale sistema contributivo si avvicina quindi sempre più ai suoi limiti politici. L’integrazione dei costi di cura nell’EFAS farebbe in gran parte cessare le richieste ricorrenti di un cambiamento fondamentale di sistema (assicurazione per cure, conto di risparmio per cure, ecc.) e permetterebbe di mantenere un modello di finanziamento sempre solidale (finanziamento mediante imposte/premi e contributo ai costi da parte delle persone assicurate).

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